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Disastro Ambientale Fenice 1876 giorni nessun processo. liberiamo LA BASILICATA CHIEDE SPIEGAZIONI A TRIBUNALE E PREFETTURA

29.11.2016 07:10

Stupisce il clamoroso ritardo nel quale versa il Tribunale di Potenza il quale, a distanza di 1876 giorni dalla data degli arresti e dei sequestri per DISASTRO AMBIENTALE TERMODISTRUTTORE FENICE, non ha ancora definito il processo di primo grado.

Stupisce ancor di più leggere tra gli indagati e rinviati a giudizio per TRAFFICO e SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI PERICOLOSI PETROLIFERI... (PROCESSO ENI) che vi siano Dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, dell'ARPAB e della Provincia di Potenza che pur essendo a giudizio nel processo Fenice abbiano conservato il loro ruolo (in alcuni casi sono stati addirittura promossi a dirigente) ed abbiano reiterato gli stessi e identici reati. Stupisce il fatto che alte cariche dello Stato e Palazzo di Giustizia non siano andati oltre la pura formalità e non abbiano posto in essere quelle azioni che avrebbero potuto interrompere l'attività antigiuridica in essere evitando che il reato potesse essere portato ad ulteriori e più gravi conseguenze. Cosa che purtroppo è accaduta riproponendosi gli stessi schemi e le stesse collusioni tra controllati e controllori il tutto in danno di una intera popolazione e del territorio in cui essi vivono. La prima e più grande delle responsabilità è quella degli amministratori politici che hanno consentito loro di continuare a svolgere quelle funzioni perchè nominati in quelle postazioni (Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Provincia) . E poi vi sono le responsabilità dei direttori Generlai e di tutta la macchina amministrativa. Questo articolo si applica solo alla bisogna per i nemici... invece di essere azione concreta della Pubbllica Amministrazione : Art. 3, comma 1 ultimo periodo della Legge n. 97 del 27/03/2001 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinari ed effetti nel giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", e precisamente all'articolo summenzionato ove la Legge stabilisce: “salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli artt. 314 primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale e dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'Amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente dell'Ufficio in considerazione del discredito che l'Amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

   

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